Il museo Stazione dell'Arte rimarrà chiuso al pubblico il 25 dicembre in occasione delle festività del Natale.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione augura a tutti voi un Buon Natale!
Foto di Tiziano Canu
ARTICOLO 1
SEDE
E’ costituita, senza scopi di lucro, con sede ad Ulassai in loc. Stazione, la fondazione denominata “Stazione dell’arte”.
ARTICOLO 2
FINALITA’
Scopo della Fondazione è quello di promuovere ed attuare, tra l’altro:
a) studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione dell’opera e alla divulgazione e approfondimento del messaggio artistico e umano di Maria Lai;
b) corsi di educazione alla lettura dell’arte visiva utilizzando l’opera creata da Maria Lai “I luoghi dell’arte” e, su questo tema, invitare artisti, docenti e studiosi dell’arte ad elaborare altri possibili alfabeti per leggere le opere d’arte in relazione a tutte le altre espressioni artistiche: musica, letteratura, teatro, etc. con la consapevolezza di contribuire allo sviluppo dell’essere umano;
c) studio delle trasformazioni artistiche, sociali della Sardegna nella realtà contemporanea;
d) studio e promozione di strumenti di elevazione culturale, sociale ed economica della comunità ogliastrina residente e di quella emigrata all’estero.
La Fondazione favorisce ogni iniziativa e attività che siano connesse con gli scopi suddetti.
In particolare:
- istituisce un museo che accolga le opere più significative di Maria Lai;
- organizza premi di scultura e di altre forme di espressione artistica;
- sviluppa scambi culturali con altre istituzioni nazionali ed internazionali aventi finalità affini alle proprie.
La Fondazione attua la gestione di tutte le iniziative e attività comunque connesse
con lo scopo cui è costituita.
ARTICOLO 3
PATRIMONIO
La Fondazione non ha scopi di lucro.
Il patrimonio della fondazione è costituito da:
a) dalle opere del museo “Maria Lai” donate dall’artista;
b) dalla struttura museale e dall’intera area sulla quale insistono gli stabili che verrà assegnata dal Comune di Ulassai in diritto di comodato.
Tutto il patrimonio della Fondazione, comprese tutte le opere d’arte donate da Maria Lai, sono inalienabili.
ARTICOLO 4
RENDITE
Le rendite sono costituite:
a) dal reddito del patrimonio;
b) dalle somme a qualsiasi titolo acquisite da erogazioni dei fondatori e di terzi;
c) dalle somme erogate da istituzioni pubbliche o private che intendano partecipare agli oneri necessari per la realizzazione degli scopi della Fondazione;
d) dai proventi eventualmente derivanti dalle ricerche, studi, mostre ed altre iniziative svolte dalla Fondazione.
Tali proventi, detratte le relative spese, devono essere integralmente destinati al raggiungimento delle finalità della Fondazione.
ARTICOLO 5
ORGANI
Sono organi della Fondazione:
- il Presidente onorario;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Cassiere;
- il Revisore dei Conti;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Direttore artistico.
ARTICOLO 6
PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente onorario a vita è l’artista Maria Lai.
ARTICOLO 7
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto:
a) da tre membri nominati da Maria Lai ed in sua assenza o impedimento dal Consiglio Direttivo su parere favorevole dell’Amministrazione Comunale di Ulassai;
b) dal Sindaco pro-tempore del Comune di Ulassai, o suo delegato, e da due membri nominati dal consiglio comunale;
c) dal Presidente della Provincia "Ogliastra", e da un rappresentante nominato dal Consiglio Provinciale;
d) da un rappresentante delle istituzioni che porranno a disposizione della Fondazione una somma non inferiore a 100.000,00 euro.
Se, per qualunque motivo, vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, saranno nominati dagli altri membri in carica: i nuovi membri così nominati scadranno insieme con quelli in carica.
ARTICOLO 8
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, con facoltà di conferire procura, e presiede il Consiglio Direttivo.
In caso di mancanza o impedimento temporaneo viene sostituito ad ogni effetto con gli stessi poteri dal Vice Presidente; nel caso che anche il Vice Presidente sia assente, viene sostituito dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Spetta al Consiglio Direttivo proporre annualmente l’attività della fondazione e provvedere, con i più ampi poteri, al raggiungimento degli scopi della fondazione.
Il Consiglio Direttivo vaglia ed ammette con giudizio insindacabile i soggetti di cui al punto c) dell’art. 4.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con lettera raccomandata contenente il giorno, l’ora e il luogo della riunione, nonché l’ordine del giorno delle materie da trattare, raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della riunione stessa.
ARTICOLO 9
DELIBERAZIONI
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Mancando tale quorum, le deliberazioni potranno essere assunte a maggioranza dei presenti e in seconda convocazione, da tenersi trascorsa 1 ora dall’orario fissato da almeno tre membri del consiglio.
Le modifiche statutarie sono deliberate dai 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 10
SEGRETARIO E CASSIERE
Il Segretario è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo con l’incarico di curare l’esecuzione delle Deliberazioni.
Al Segretario spetta inoltre provvedere, sulla base delle direttive del Presidente, a quanto occorre per la ordinaria gestione della Fondazione. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo provvedendo alla redazione dei relativi verbali. Il Cassiere è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo con l’incarico di curare la gestione contabile della Fondazione.
ARTICOLO 11
REVISORE DEI CONTI
L’Ufficio del Revisore dei Conti della Fondazione sarà affidato al Revisore dei Conti dell’Amministrazione Comunale di Ulassai e su di essa graveranno gli oneri della sua attività.
Al Revisore dei Conti è affidata la vigilanza sulla gestione contabile e fiscale della Fondazione. A tale fine esso deve redigere annualmente una relazione scritta relativa al bilancio consuntivo e preventivo.
ARTICOLO 12
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico e Scientifico è composto da tre studiosi d'arte contemporanea, scelti preferibilmente tra quelli che si siano specificamente interessati all'opera di Maria Lai, nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Tecnico e Scientifico è organo di consultazione del Consiglio Direttivo e contribuisce alla elaborazione delle linee fondamentali e degli indirizzi culturali della Fondazione.
ARTICOLO 13
direttore artistico
Il Direttore artistico è organo esecutivo, sotto il profilo artistico, del Consiglio Direttivo. Viene da esso nominato e contribuisce, in accordo con il Comitato Tecnico e Scientifico, alla elaborazione delle linee fondamentali e degli indirizzi culturali della fondazione.
ARTICOLO 14
DURATA DELLE CARICHE
I membri del Consiglio Direttivo nonché il Presidente durano in carica 7 anni e possono essere rieletti per un massimo di 2/3 (due terzi).
I componenti del Consiglio Direttivo nominati dal Comune di Ulassai, dalla Comunità Montana, da altre eventuali istituzioni di cui al punto c) dell’art. 4, e, dopo la sua istituzione, dall’Amministrazione Provinciale durano in carica per il periodo di vigenza del mandato del proprio Ente e, conclusosi quello, fino a quando non vengano nominati i nuovi rispettivi rappresentanti.
ARTICOLO 15
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo ogni anno approva il bilancio relativo alle attività della Fondazione:
- il Bilancio Preventivo entro il 30 dicembre;
- il Bilancio Consuntivo entro il 30 agosto.
ARTICOLO 16
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento della Fondazione potrà essere deliberato solo col voto favorevole dei ¾ (tre quarti) dei componenti del Consiglio Direttivo.
Nel caso di scioglimento della Fondazione, competerà all’Amministrazione Comunale di Ulassai provvedere alla gestione diretta della struttura e del patrimonio della stessa.
Qualora l’Amministrazione Comunale di Ulassai si rivelasse incapace di provvedere a quanto previsto, tutto il patrimonio della Fondazione sarà donato ad un’altra Fondazione che operi con scopi affini sul territorio nazionale.
ARTICOLO 17
DISPOSIZIONI ONLUS
La Fondazione “Stazione dell’arte” - Onlus svolge le proprie attività nei seguenti settori di interesse collettivo:
a) Tutela, promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico e storico;
b) Promozione della cultura e dell’arte.
La Fondazione “Stazione dell’arte” – Onlus persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
E’ fatto divieto alla Fondazione “Stazione dell’arte” – Onlus di svolgere attività diverse da quelle elencate al punto a), ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle espressamente previste.
E’ fatto divieto alla Fondazione “Stazione dell’arte” – Onlus di distribuzione (anche indiretta) di:
1. utili;
2. avanzi di gestione;
3. fondi;
4. riserve;
5. capitale.
E’ ammessa la distribuzione solo a favore di altre ONLUS facenti parte della stessa unitaria struttura (per Legge, Statuto o Regolamento).
E’ fatto obbligo alla Fondazione “Stazione dell’arte” – Onlus di impiego degli utili o degli avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.
E’ fatto obbligo alla Fondazione “Stazione dell’arte” – Onlus di devoluzione (in caso di scioglimento per qualunque causa) del patrimonio della ONLUS ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità.
E’ fatto obbligo alla Fondazione “Stazione dell’arte” – Onlus di redigere il bilancio o rendiconto annuale
E’ fatto obbligo alla Fondazione “Stazione dell’arte” – Onlus di adottare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
E’ fatto obbligo alla Fondazione “Stazione dell’arte” – Onlus di usare la locuzione “ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE” ovvero l’acronimo “Onlus”.
ARTICOLO 18
NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di Fondazioni.